Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 25/05/1895 n. 350

103. Eccedenza su quanto fu autorizzato ed approvato. Se il collaudatore riscontra lavori o parti di lavori, meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzati, secondo il precedente art. 20, li ammetterà nella contabilità solamente quando li riconosca indispensabili per l'esecuzione dell'opera, e quando nello stesso tempo l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, stia entro i limiti delle spese approvate, altrimenti egli sospenderà il rilascio del certificato di collaudo e ne riferirà al Ministero, proponendo quei provvedimenti che crederà opportuni. L'ammissione delle opere non autorizzate fatta dal collaudatore, non libera i funzionari del genio civile dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguite.

104. Certificato di collaudo. Il collaudatore emetterà poi per le opere regolarmente eseguite, il certificato, nel quale, premesse le indicazioni dei numeri 1, 2, 4, 5, 6, 9 del precedente art. 99 e le date del processo verbale e della relazione:

a) riassumerà per sommi capi il costo dell'opera o del servizio accennando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al con- to finale;

b) determinerà, ove ne sia il caso, la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni che deve rifare all'amministrazione per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare all'amministrazione per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori; l'importo delle penalità stabilite nel capitolato speciale;

c) dichiarerà, salve le rettifiche che potrà fare l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquidato dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera, e sotto quali condizioni.

105. Obblighi per determinati risultati. Se tra gli obblighi dell'appaltatore vi sia quello di ottenere determinati risultati, come ad esempio, il grado di vegetazione delle opere così dette di verde e simili, in tale caso, ove nulla osti, può avere luogo la collaudazione. Però il collaudatore, quando non sia diversamente stabilito nei capitoli speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole, alle quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato dell'ingegnere capo e propone le somme da trattenersi, frattanto, a garanzia dell'amministrazione.

106. Opere non collaudabili. Ove non siavi luogo al collaudo, l'ufficiale collaudatore ne informa l'autorità che lo ha incaricato del collaudo, trasmettendogli per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni colle proposte dei provvedimenti di cui al precedente art. 100.

107. Osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo. Il certificato di collaudo viene in seguito comunicato per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine perentorio che gli sarà stabilito nell'atto della comunicazione, e che non potrà essere maggiore di giorni 20. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che crede nel proprio interesse, rispetto alle operazioni di collaudo, fermo il disposto del penultimo comma dell'art. 54 e dell'ultimo alinea dell'art. 64. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo indicato nel precedente articolo 54. Se l'appaltatore non firmerà il certificato nel termine fissatogli o in quanto lo sottoscriverà senza accompagnarlo da domande formulate nel modo sopra indicato, il certificato di collaudo e le risultanze di esso si avranno da lui come definitivamente accettate. Il collaudatore riferirà sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, previe quelle ulteriori informazioni che crederà opportuno di assumere e quelle nuove visite che crederà di eseguire.

108. Semplificazione delle operazioni di collaudo. Nei casi ordinari, quando trattisi di lavori di non grande importanza, o non sianvi riserve da parte dell'appaltatore, o queste siano di poco con- to, le operazioni di collaudo di cui ai precedenti artt. 99, 100 e 107, potranno, a giudizio dell'ufficiale collaudatore, essere contenute in due ed anche in unico atto.

109. Ulteriori provvedimenti amministrativi. Condotte a termine le operazioni del suo mandato, il collaudatore trasmetterà al Ministero o ispettore di compartimento, secondo i casi, i documenti ricevuti a sensi del precedente articolo 92, e quelli contabili di cui al precedente art. 94, comma b, unendovi: 1° il processo verbale di visita; 2° le relazioni di cui al precedente art. 100; 3° il certificato di collaudazione, quando sia stato il caso di emetterlo; 4° il certificato dell'ingegnere capo per le correzioni ordinate dal collaudatore, a norma del precedente art. 102; 5° la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo. Il collaudatore restituirà poi all'ingegnere capo gli altri documenti da lui avuti e non rassegnati al Ministero od all'ispettore di compartimento. Il Ministero, preso ad esame l'operato e le deduzioni del collaudatore, sentito, quando ne sia il caso, il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici o dell'ispettore di compartimento, e del consiglio di Stato, e premessa la revisione contabile degli atti, delibererà sull'ammissibilità del certificato di collaudazione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori, di cui al precedente art. 93. Le deliberazioni del Ministero saranno senza indugio notificate all'appaltatore.

110. Svincolo della cauzione. Contemporaneamente all'emissione del decreto di approvazione del collaudo si procederà colle cautele prescritte dalle leggi in vigore, e sotto le riserve previste dall'art. 1639 del codice civile , alla restituzione della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esecuzione dei lavori, ed allo svincolo della sicurtà. Sezione III - Disposizioni particolari sui collaudi.

111. Commissioni collaudatrici. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente, ma i verbali e la relazione sono firmati da tutti i membri della commissione. Se peraltro vi sia dissenso tra i membri della commissione ciascuno di essi ha facoltà di esporne le ragioni nel firmare gli atti e di formulare le sue conclusioni.

112. Mancato intervento dell'appaltatore. Quando, malgrado le comunicazioni di cui al precedente art. 95, l'appaltatore od il suo legale rappresentante, non intervenga alla visita di collaudo, questa circostanza non sarà di ostacolo alla esecuzione della visita stessa, e non ne infirmerà, le conseguenze. Alla visita dovranno in questo caso assistere due testimoni estranei all'amministrazione, e la relativa spesa sarà posta a carico dell'appaltatore. Sarà per altro assegnato, nei modi indicati dall'art. 95, all'appaltatore un termine per prendere cognizione del processo verbale di visita e del certificato di collaudo, per gli effetti del presente regolamento.

113. Spese di visita a carico dell'appaltatore. Staranno ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita degli ufficiali dell'amministrazione, per accertare la lodevole correzione delle mancanze riscontrate dal collaudatore come al precedente articolo 102, o per una ulteriore collaudazione cagionata dai difetti o dalle mancanze medesime. Tali spese saranno prelevate dal pagamento a saldo dell'impresa.

114. Collaudazione dei lavori per servizi di ordinaria manutenzione. La collaudazione che a determinati periodi di tempo dovrà farsi delle opere di ordinaria conservazione delle cose di uso od esercizio perenne e con consumo di provviste pressoché continuo, come le manutenzioni stradali, l'illuminazione e manutenzione dei fari e simili, è affidata agli ingegneri capi delle rispettive province, salvo i casi in cui l'amministrazione disponga altrimenti. Quando il canone annuo dovuto all'impresa oltrepassa le lire 12.000.000, il collaudo dell'ultimo anno sarà fatto dall'ispettore di compartimento o da un suo delegato.

115. Collaudi di opere concesse all'industria privata o ad enti morali. Le norme prescritte dal presente regolamento sono pure applicabili alla collaudazione di opere concesse all'industria privata o ad enti morali, osservate per le strade ferrate le disposizioni speciali contenute nell'art. 258 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

116. Certificati di regolare esecuzione per parte dell'ufficiale direttore. Pei lavori non eccedenti l'importo di lire 12.000.000 e tranne nel caso in cui il Ministero abbia disposto diversamente non si procederà alla collaudazione, ma basterà un certificato dell'ingegnere direttore che ne attesti la regolare esecuzione. L'anzidetto limite di spesa di lire 12.000.000 si intende riferibile al costo definitivo dei lavori netto di ribasso. L'emissione del certificato di regolare esecuzione nel caso di cui sopra, si fa sempre sotto la responsabilità dell'ingegnere capo, il quale ha il dovere di confermare il certificato stesso, dopo essersi accertato della regolare esecuzione dei lavori. Se i lavori sono stati condotti sotto l'immediata direzione dell'ingegnere capo, la conferma del certificato sarà fatta dall'ispettore del compartimento o da un suo delegato. Se il direttore locale dei lavori non è un ingegnere del genio civile, il certificato sarà emesso o da un ingegnere delegato dall'ingegnere capo, o dall'ingegnere capo stesso. Restano però ferme le prescrizioni del regio decreto 2 ottobre 1873 n. 1686 per i lavori ai locali demaniali di un importo minore di lire 2.000.000.

117. Approvazione degli atti di collaudo. Finché non sia intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'amministrazione è sempre in facoltà di far procedere ad una nuova collaudazione e gli atti precedenti non potranno essere invocati dall'appaltatore in appoggio delle sue pretese. Il collaudo di un'opera, e l'approvazione di esso non tolgono all'appaltatore quella responsabilità, che può al medesimo derivare dal suo contratto e dalle leggi.

CAPO VII Disposizioni generali e transitorie.

118. Contratti a corpo od a forfait. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche ai contratti a corpo (od a forfait) in tutto ciò che sia compatibile con la natura di tali contratti.

119. Applicabilità del presente regolamento ai lavori di strade ferrate. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche ai lavori, alle spese e provviste, di conto dello Stato per le strade ferrate, in quanto non sia altrimenti disposto dai relativi speciali regolamenti. Ove ne sia il caso s'intenderanno sostituiti ai funzionari del genio civile indicati nel presente regolamento, i corrispondenti funzionari del regio ispettorato generale delle strade ferrate. Le attribuzioni peraltro affidate col presente regolamento agli ispettori di compartimento, s'intendono, per tutto ciò che riguarda i lavori di costruzione di ferrovie, deferite all'amministrazione centrale del regio ispettorato generale delle strade ferrate.

120. Abrogazione delle norme precedenti. Sono abrogate tutte le disposizioni dei vigenti regolamenti in quanto vengano modificate da quelle contenute nel presente, e salvo le eccezioni di cui ai precedenti artt. 41 e 119.

 

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